CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Chiavari “Alberto Bozzo” – A.P.S. – E.T.S.

Via Cap. R. Orsi, 29 - 16043 Chiavari GE

STATUTO

 

Premessa

L'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Chiavari – “Alberto Bozzo", costituita come sottosezione della Sezione Ligure in data 3 aprile 1951 ed approvata come Sezione autonoma con delibera del Consiglio Centrale del C.A.I. il 12 dicembre 1954. Riconosciuta con Decreto della Giunta della Regione Liguria n. 3130 del 13 ottobre 2006, iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato al n. 555 con Codice Fiscale: 82002650107 e partita IVA: 002099480995.

 

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

 

Art. 1 – Denominazione e durata

È costituita, con sede legale in Chiavari, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Chiavari – “Alberto Bozzo”, con sigla "CAI – Chiavari".

Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. È soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

Si rapporta al Raggruppamento CAI Regione Liguria del Club Alpino Italiano.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017 l'associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L’associazione ha durata illimitata.

L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

 

Art. 2 – Natura

L’associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata a principi di democraticità. Uniforma il proprio ordinamento allo Statuto e al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

 

SCOPI E ATTIVITÀ

 

Art. 3 – Scopi e attività

L’associazione ha per scopo la promozione dell’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, in particolare di quelle del territorio in cui si svolge l’attività sociale, nonché la tutela del loro ambiente naturale.
Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), aventi ad oggetto:

  1. lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  2. lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
  3. lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  4. lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Per conseguire tali scopi e attività, l’associazione provvede:

a) alla realizzazione, manutenzione e gestione di rifugi e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all’organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d) all’indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o all’organizzazione e gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);

f) alla promozione, anche in collaborazione con enti e associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela e valorizzazione dell’ambiente montano;

h) all’organizzazione, anche in eventuale collaborazione con altre sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché alla collaborazione con il C.N.S.A.S. per il soccorso di persone in stato di pericolo e il recupero di vittime;

i) alla cura e diffusione, sia a mezzo stampa che in forma elettronica, di notiziari, periodici, annuari; alla pubblicazione del periodico sezionale denominato “Notiziario Sociale n. …”, di cui è proprietaria, e di altre pubblicazioni sezionali;

l) a provvedere alla sede dell’associazione, curando la biblioteca, la cartografia e l’archivio.

L’associazione può, inoltre, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

L’ Associazione può assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali ove ciò sia funzionale al conseguimento dei propri scopi istituzionali.

 

Art. 4 – Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con quelle istituzionali.
Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

La variazione dell'indirizzo di ubicazione della sede legale oppure operativa nell'ambito dello stesso comune non comporta alcuna modifica allo Statuto.

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e. nei casi di urgenza, del Presidente.

 

TITOLO II

SOCI

 

Art. 5 – Soci

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.
Partecipano all’attività della Sezione, con gli stessi diritti dei Soci ordinari, i Soci CAI appartenenti ad altre Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall’Assemblea.
Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell’attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un Albo d’Onore della Sezione stessa.
I Soci devono mantenere un comportamento ispirato a una corretta e civile convivenza. Nello svolgimento dell’attività sociale, devono valutare se le proprie capacità siano adeguate all’impegno e alle difficoltà prevedibili, gestendo e attenuando i relativi rischi e accettando quelli residui.

 

Art. 6 – Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche online.

Se minore di età, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.
La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.
Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull’accettazione oppure, in alternativa, può esprimere una condizione risolutiva di diversa volontà.
In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo, chi ha presentato la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Sia in sede di ammissione all’associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, politica, religiosa, economica o sociale.

 

Art. 7 – Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione, in formato cartaceo oppure elettronico;

b) la quota associativa annuale;

c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai Soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla sede legale dell’Ente.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione presso la quale si era iscritti.

 

Art. 8 – Partecipazione all’attività associativa

La partecipazione all’attività associativa si estende per tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI se non preventivamente autorizzate dalla stessa.

Non sono altresì ammesse iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.

Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

 

Art. 9 – Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili e hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione a un’altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell’adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla sede legale dell’Ente e ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

 

Art. 10 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per:

  • dimissioni;
  • morosità;
  • provvedimento disciplinare;
  • morte del Socio o estinzione della persona giuridica iscritta come Socio benemerito.

 

Art. 11 – Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi ispiratori del Club Alpino Italiano e alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è attribuita al Consiglio Direttivo sezionale.
Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo deve essere obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede all’eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti.

Nel caso in cui non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l’eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

 

Art. 12 – Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.

Il Socio e il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado al Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

 

TITOLO III

SEZIONI

 

Art. 13 – Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

– l’Assemblea dei Soci;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

– il Collegio dei Revisori dei conti, l’Organo di Controllo, ricorrendone le condizioni di legge e negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

 

Art. 14 – Assemblea

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari, familiari e giovani; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione o scissione dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea ordinaria:

– adotta i programmi annuali e pluriennali della Sezione;

– elegge il Presidente sezionale;

– elegge il Consiglio Direttivo e i delegati all’Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente Statuto, escluso il voto per corrispondenza;

– elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l’Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– delibera le quote associative e i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati;

– approva l’operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d’esercizio e la relazione del Presidente;

– autorizza l'organo amministrativo a procedere all'acquisto, all’alienazione di immobili o alla costituzione di vincoli reali sugli stessi;

– delibera la promozione dell’azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;

– delibera su ogni altra questione, contenuta nell’ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque Soci aventi diritto al voto.

L’Assemblea straordinaria:

– delibera sulla fusione o scissione della Sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
– delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto sezionale in unica lettura.

 

Art. 15 – Convocazione

L’Assemblea ordinaria si svolge almeno una volta all’anno, entro il 31 marzo, per l’approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

L’Assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei Revisori dei conti della Sezione o dell’Organo di Controllo, ricorrendo le condizioni e i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno un decimo degli associati maggiorenni della Sezione.

L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell’avviso in Sezione 20 giorni prima della data stabilita e con avviso ai Soci a mezzo posta, in forma elettronica o con altro mezzo idoneo, almeno 15 giorni prima della data.

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, la data e l’ora dell’adunanza, nonché l’ordine del giorno degli argomenti da trattare e deliberare.

 

Art. 16 – Partecipazione

Hanno diritto di intervento all’Assemblea e di voto tutti gli associati ordinari e familiari in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’Assemblea; gli associati minorenni esercitano il diritto di voto tramite chi esercita la responsabilità genitoriale.

L’elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano competono ai soli associati maggiorenni.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega. Ogni associato può rappresentare per delega fino a un massimo di due associati.

È escluso il voto per corrispondenza.

 

Art. 17 – Presidente e Segretario dell’Assemblea

L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, controllare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di partecipare all’Assemblea.

 

Art. 18 – Deliberazioni

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un dodicesimo degli associati e in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei voti dei presenti, mediante votazioni per alzata di mano, appello nominale o scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con le maggioranze sopra indicate; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

L’Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera e modifica lo Statuto dell’associazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea è valida con la presenza di almeno un ottavo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 19 – Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione e si compone di undici membri, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

  • convoca l'Assemblea dei Soci;
  • propone all’Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
  • nomina la Commissione verifica poteri di cui all’art. 17;
  • redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
  • pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
  • adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei Soci, per cui è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
  • delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
  • cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
  • delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l’attività;
  • delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
  • delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
  • nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
  • delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la Sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
  • cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Vicepresidente; nomina, inoltre, il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

 

Art. 20 – Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta, e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari, si deve convocare l’Assemblea per l’elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti.
In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ovvero l'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni convoca l’Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

 

Art. 21 – Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

 

Art. 22 – Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni tre mesi mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all’uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

 

PRESIDENTE

 

Art. 23 – Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

  • sottoscrive la convocazione dell’Assemblea dei Soci;
  • convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
  • presenta all’Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Economico e Relazione di Missione come definite dal D. Lgs.;
  • pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione, al momento della elezione, deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.
Il Presidente è nominato dall’Assemblea dei Soci.

 

TESORIERE E SEGRETARIO

 

Art. 24 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

 

Art. 25 – Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

 

Art. 26 – Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. È costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell’Assemblea dei Soci.

È compito dei Revisori dei conti:

  • l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all’assemblea dei Soci;
  • il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
  • la convocazione dell’assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall’Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L’Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L’Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l’oggetto delle riunioni.

È compito dell’Organo di controllo:

a) l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all’Assemblea dei Soci;

b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;

c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;

d) la convocazione dell’Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

 

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

 

Art. 27 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

  • siano iscritti all’Associazione con i requisiti contemplati dallo Statuto del Club Alpino Italiano Nazionale;
  • non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
  • siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
  • siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l’attribuzione e l’erogazione al Socio di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione a una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti abbiano un rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano Sede Legale o intrattengano un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali.

Per la designazione e l’elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta sino a un massimo di cinque preferenze. È escluso, pertanto, dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione.

Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

 

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

 

Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni e i poteri, definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa e amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all’attività del gruppo stesso. È vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

 

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

 

Art. 29 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all’Assemblea dei Delegati del CAI.

I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall’ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all’approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

 

TITOLO VII

PATRIMONIO

 

Art. 30 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili e avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate sociali sono costituite da:

  • quote associative;
  • proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte;
  • contributi di soci benemeriti e di enti pubblici e privati;
  • ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

I fondi liquidi dell’Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

 

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

 

Art. 31 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, deve essere presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.

Il bilancio, reso pubblico mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l’Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità secondo le disposizioni dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

 

TITOLO IX

CONTROVERSIE

 

Art. 32 – Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l’organo giudicante di primo grado; il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado.

Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci e organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all’autorità giudiziaria né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l’impugnazione di atti e provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia.

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 33 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione, nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall’Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l’approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

Firmato:
IVANO CABONA
ANDREA FUSARO NOTAIO

Club Alpino Italiano

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